
Statuto dell’Organizzazione di Volontariato
“#BartimeoXXI – ODV”
Centro Volontari per una Umanità Condivisa (CE.V.U.C.)

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: “#BartimeoXXI – ODV, Centro Volontari per una Umanità Condivisa (CE.V.U.C.)”, di seguito, in breve, “associazione”, con sede legale nel Comune di Catania (Ct), operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione.
La durata dell’Associazione è illimitata.
- Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modoprevalente delle prestazioni dei soci volontari associati, attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del Codice del Terzo Settore: p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora; q) alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
In particolare, l’associazione si propone di: •) promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno; •) realizzare una cucina mobile attrezzata per raggiungere le persone fragili e bisognose ed in particolare i senza fissa dimora; •) recuperare e distribuire alimenti a fini di solidarietà sociale onde evitare sprechi alimentari; •) creare empori solidali per la fruizione dei diritti sociali; •) favorire il contrasto allo spreco e, contemporaneamente, combattere la povertà alimentare; •) promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità; •) diffondere la cultura della solidarietà in una visione ecologica integrale.
Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si attiverà mediante:
- stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l’esercizio delle sue attività;
- collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
L’Associazione potrà esercitare, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 3 – Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e sono strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.
Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, le OdV e gli altri Enti del terzo Settore o senza fini di lucro. Il numero di questi ultimi (ETS e Associazioni senza scopo di lucro) tuttavia non può essere superiore al cinquanta per cento delle OdV che, condividendo gli scopi e le finalità dell’organizzazione, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo originario. L’associazione all’OdV è a tempo indeterminato. Nell’associazione si distinguono:
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci volontari,
tutti unitariamente definiti “Soci”. Tutti i soci per essere tali, devono essere iscritti nel libro soci ed essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Sono soci ordinari le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore o senza fini di lucro, che ne facciano richiesta.
Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli altri enti del terzo settore o senza fini di lucro, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’associazione.
Sono soci volontari le persone fisiche i cui rapporti con l’associazione, sono disciplinati da apposito regolamento emanato dall’organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante che richiede l’adesione.
Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
L’organo di amministrazione cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’organo di amministrazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’associazione. L’organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’organo di amministrazione sul libro dei soci.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative non sono trasmissibili e rivalutabili.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo, secondo l’importo ed il termine annuale stabilito dall’assemblea;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- l’organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo (nell’eventualità in cui ricorrano i presupposti di legge);
- il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge). L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione, all’elettorato attivo e passivo.
Le Cariche associative sono elettive e gratuite, salvo quanto disposto dall’art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore. E’ fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, documentate ed autorizzate dall’organo di amministrazione.
Art. 7 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell’organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica o mediante affissione nella sede della associazione, almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L’Assemblea si può tenere anche su piattaforme multimediali, telematiche (video conferenza), previa verifica dell’identità dell’associato.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente dell’Organo di Amministrazione;
- elegge i componenti dell’organo di amministrazione tra i soci;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 8 – Organo di Amministrazione
L’organo di amministrazione è l’organo di governo dell’associazione, è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall’Assemblea dei soci tra gli associati. I membri dell’organo di amministrazione rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Possono fare parte dell’Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell’organo di amministrazione decada dall’incarico, l’assemblea dei soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l’organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, salvo ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti e rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Organo.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.
L’organo di amministrazione:
- nomina al suo interno un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
- può istituire gruppi, dipartimenti e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell’organo di amministrazione e alle assemblee;
- può nominare all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- può delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell’organo di amministrazione;
- può assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all’assemblea o ad altro organo sociale;
- può autorizzare il Vice Presidente ad aprire, con potere di firma, e chiudere conti correnti bancari/postali.
L’organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
L’organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per lettera, per e-mail o altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, quindici giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l’organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. L’organo di amministrazione si può tenere anche su piattaforme multimediali, telematiche (video conferenza), previa verifica dell’identità.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali dipartimenti o sezioni di lavoro, senza diritto di voto.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza dell’organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente, eletto dall’assemblea, ha il compito di presiedere l’Organo di Amministrazione e l’Assemblea dei soci.
Il Presidente convoca l’assemblea, anche con avviso pubblico, mediante affissione presso la sede sociale, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della riunione e l’eventuale indicazione della seconda convocazione.
Stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il potere di rappresentanza del presidente è generale, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dall’organo di amministrazione. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione e, in casi di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve provvedere convocare l’organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.
Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
ART. 10 Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11 Revisore legale dei conti
Nel caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l’associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all’assemblea.
Art. 12 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 13 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell’associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.
Art. 14 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 15 – Clausola compromissoria
Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
Art. 16 – Assicurazione dei volontari
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 18 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Art. 19 – Norme transitorie
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS. Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.
